Guida Pratica alla clausola “No Russia”

Il mondo degli scambi internazionali è destinato a subire importanti cambiamenti con l’entrata in vigore del nuovo articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 2878/2023. Questa disposizione introduce nuovi obblighi per gli esportatori in relazione alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni e tecnologie sensibili in paesi terzi, con particolare attenzione alla Russia. Ecco cosa devi sapere:

1. Cosa Cambia dal 20 marzo 2024: A partire dal 20 marzo 2024, gli esportatori devono includere una clausola nei contratti che vieti espressamente la riesportazione in Russia e la destinazione in Russia di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del Regolamento (UE) n. 833/2014, inclusi i prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL e le armi da fuoco e munizioni specificate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012.

2. Esclusioni Temporali: Se hai già concluso un contratto prima del 19 dicembre 2023, non sarai soggetto a queste nuove restrizioni fino al 20 dicembre 2024 o fino alla data di scadenza del contratto, se anteriore. Quindi, se il tuo contratto è precedente a questa data, puoi continuare a operare secondo gli accordi esistenti fino alla loro naturale conclusione.

3. Rimedi Adeguati nei Contratti: Se stipuli un nuovo contratto soggetto a queste restrizioni, assicurati di includere clausole contrattuali che prevedano rimedi adeguati nel caso in cui la controparte violi l’obbligo di non riesportazione in Russia. Questo passo è cruciale per garantire la conformità alle disposizioni del Regolamento.

4. Segnalazione delle Violazioni: In caso di violazione da parte della controparte di paese terzo, è obbligatorio informare prontamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedi non appena ti rendi conto della violazione. Questo aspetto sottolinea l’importanza della trasparenza e della collaborazione con le autorità competenti.

5. Rilevanza per Tutti i Paesi Extra-UE tranne i Paesi Partner: È fondamentale notare che queste disposizioni si applicano a tutte le destinazioni al di fuori dell’Unione Europea, ad eccezione dei Paesi Partner: Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera. Questa specifica è di cruciale importanza per comprendere il contesto delle limitazioni previste dall’articolo 12 octies.

6. Testo della clausola NO-RUSSIA: L’Unione Europea ha pubblicato un fac-simile di dichiarazione in merito alla clausola NO-RUSSIA. Ricordo che essendo un fac-simile può essere modificato come ritenuto più opportuno, soprattutto per quanto riguarda le clausole di risoluzione/ammenda.

Si tenga presente che se scritta in italiano è corretto indicare l’articolo “12 octies” mentre nella versione inglese lo stesso articolo è identificato come “12g”.

(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:

(i) termination of this Agreement; and

(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”

L’obbligo di includere la clausola “No Russia” dipende dalla data di conclusione del contratto.

Contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023: I contratti che erano già conclusi quando il regolamento del Consiglio (UE) 2023/2878 è entrato in vigore beneficiano di un periodo di transizione di un anno fino al 19 dicembre 2024 incluso o fino alla scadenza dei contratti, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Per qualsiasi esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, essi devono essere modificati per includere la clausola “No Russia”.

Contratti conclusi a partire dal 19 dicembre 2023: Questi contratti devono contenere la clausola “No Russia” a partire dal 20 marzo 2024.

In conclusione, per qualsiasi dubbio o dettaglio specifico, è possibile contattare i consulenti della società SATI CAD SRL. È consigliabile mantenere una supervisione regolare sugli allegati per essere informati su eventuali nuove integrazioni normative che potrebbero influenzare le disposizioni esistenti.

Allegato XI – beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale

Codice NC/TARICDescrizione
88Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
ex 2710 19 83Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88
ex 2710 19 99Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione
4011 30 00Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00Guarnizioni per freni
8517 71 00Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
ex 8517 79 00Altre parti relative alle antenne
9024 10 00Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli
9026 00 00Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
8407 10Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione
8409 10Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione
8411 11Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN
8411 12Turboreattori, di spinta > 25 kN
8411 21Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100 kW
8411 22Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW
8411 91 Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a

Allegato XX – carboturbi e additivi per carburanti

Codice NC/TARICDescrizione
2710 12 70Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
2710 19 29Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
2710 19 21Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
2710 20 90Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel contenente 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811 21 00Inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri inibitori di ossidazione
3811 90 00Inibitori di ossidazione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3811 21 00Additivi per dissipatori statici contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri additivi per dissipatori statici
3811 90 00Additivi per dissipatori statici per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3811 21 00Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri inibitori di corrosione
3811 90 00Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3811 21 00Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante
3811 90 00Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3811 21 00Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri deattivatori dei metalli
3811 90 00Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3811 21 00Additivi biocidi contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri additivi biocidi
3811 90 00Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3811 21 00Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio
3811 29 00Altri miglioratori della stabilità termica
3811 90 00Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Allegato XXXV – Elenco delle armi da fuoco e di altre armi

Codice NCDescrizione
9303Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere
ex 9304Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas), escluse quelle della voce 930

Allegato XL – Prodotti comuni ad alta priorità

L’allegato XL elenca una serie di beni e tecnologie specificamente identificati ai sensi dell’articolo 12 octies. Questi includono:

Codice NCDescrizione
8542.31Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori
8542.32Circuiti integrati elettronici: memorie
8542.33Circuiti integrati elettronici: amplificatori
8542.39Circuiti integrati elettronici: altri
8517.62Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
8526.91Apparecchi di radionavigazione
8532.21Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio
8532.24Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati
8548.00Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
8471.50Unità per l’elaborazione dell’informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita
8504.40Convertitori statici
8517.69Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo
8525.89Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8529.10Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8529.90Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
8536.69Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8536.90Apparecchi per l’interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (escl. interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente)
8541.10Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)
8541.21Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541.29Altri transistor, diversi dai fototransistor
8541.30Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)
8541.49Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)
8541.51Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8541.59Altri dispositivi a semiconduttore
8541.60Cristalli piezoelettrici montati
8482.10Cuscinetti a sfere
8482.20Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482.30Cuscinetti a rulli a botte
8482.50Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli
8807.30Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota
9013.10Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
9013.80Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
9014.20Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
9014.80Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
8471.80Unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione
8486.10Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette
8486.20Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
8486.40Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo
8534.00Circuiti stampati
8543.20Generatori di segnali
9027.50Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse)
9030.20Oscilloscopi ed oscillografi
9030.32Multimetri, con dispositivo registratore
9030.39Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore
9030.82Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

Si precisa che nella versione italiana del Regolamento (UE) n. 833/2014, all’articolo 12 octies (conosciuto come 12g nelle altre versioni), non viene menzionato l’allegato XL, ma unicamente i prodotti comuni ad alta priorità, individuati dai servizi della Commissione europea e ritenuti fondamentali per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo dei sistemi militari russi.

Questi articoli includono componenti elettronici come circuiti integrati e moduli ricetrasmettitori a radiofrequenza, nonché articoli essenziali per la produzione e il collaudo dei componenti elettronici dei circuiti stampati recuperati dal campo di battaglia.

L’elenco dei prodotti comuni ad alta priorità è attualmente diviso in quattro livelli contenenti prodotti a duplice uso e di tecnologia avanzata sanzionati ai sensi del regolamento sulle sanzioni contro la Russia e coinvolti nel sistema d’arma russo utilizzato contro l’Ucraina. L’elenco non è statico e verrà periodicamente adeguato alla luce di ciò che si riscontra nei sistemi militari russi sul campo di battaglia e dell’uso da parte della Russia di articoli sensibili sanzionati.

(Aggiornamento del 22 febbraio 2024 – Prima di utilizzare i dati presenti in questa tabella, si raccomanda vivamente di consultare le ultime versioni aggiornate presso le fonti ufficiali. Le informazioni qui riportate sono valide a febbraio 2024 e potrebbero essere soggette a modifiche)

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