Il mondo degli scambi internazionali è destinato a subire importanti cambiamenti con l’entrata in vigore del nuovo articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 2878/2023. Questa disposizione introduce nuovi obblighi per gli esportatori in relazione alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni e tecnologie sensibili in paesi terzi, con particolare attenzione alla Russia. Ecco cosa devi sapere:
1. Cosa Cambia dal 20 marzo 2024: A partire dal 20 marzo 2024, gli esportatori devono includere una clausola nei contratti che vieti espressamente la riesportazione in Russia e la destinazione in Russia di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del Regolamento (UE) n. 833/2014, inclusi i prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL e le armi da fuoco e munizioni specificate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012.
2. Esclusioni Temporali: Se hai già concluso un contratto prima del 19 dicembre 2023, non sarai soggetto a queste nuove restrizioni fino al 20 dicembre 2024 o fino alla data di scadenza del contratto, se anteriore. Quindi, se il tuo contratto è precedente a questa data, puoi continuare a operare secondo gli accordi esistenti fino alla loro naturale conclusione.
3. Rimedi Adeguati nei Contratti: Se stipuli un nuovo contratto soggetto a queste restrizioni, assicurati di includere clausole contrattuali che prevedano rimedi adeguati nel caso in cui la controparte violi l’obbligo di non riesportazione in Russia. Questo passo è cruciale per garantire la conformità alle disposizioni del Regolamento.
4. Segnalazione delle Violazioni: In caso di violazione da parte della controparte di paese terzo, è obbligatorio informare prontamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedi non appena ti rendi conto della violazione. Questo aspetto sottolinea l’importanza della trasparenza e della collaborazione con le autorità competenti.
5. Rilevanza per Tutti i Paesi Extra-UE tranne i Paesi Partner: È fondamentale notare che queste disposizioni si applicano a tutte le destinazioni al di fuori dell’Unione Europea, ad eccezione dei Paesi Partner: Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera. Questa specifica è di cruciale importanza per comprendere il contesto delle limitazioni previste dall’articolo 12 octies.
6. Testo della clausola NO-RUSSIA: L’Unione Europea ha pubblicato un fac-simile di dichiarazione in merito alla clausola NO-RUSSIA. Ricordo che essendo un fac-simile può essere modificato come ritenuto più opportuno, soprattutto per quanto riguarda le clausole di risoluzione/ammenda.
Si tenga presente che se scritta in italiano è corretto indicare l’articolo “12 octies” mentre nella versione inglese lo stesso articolo è identificato come “12g”.
(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.
(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.
(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).
(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.
(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”
L’obbligo di includere la clausola “No Russia” dipende dalla data di conclusione del contratto.
Contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023: I contratti che erano già conclusi quando il regolamento del Consiglio (UE) 2023/2878 è entrato in vigore beneficiano di un periodo di transizione di un anno fino al 19 dicembre 2024 incluso o fino alla scadenza dei contratti, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Per qualsiasi esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, essi devono essere modificati per includere la clausola “No Russia”.
Contratti conclusi a partire dal 19 dicembre 2023: Questi contratti devono contenere la clausola “No Russia” a partire dal 20 marzo 2024.
In conclusione, per qualsiasi dubbio o dettaglio specifico, è possibile contattare i consulenti della società SATI CAD SRL. È consigliabile mantenere una supervisione regolare sugli allegati per essere informati su eventuali nuove integrazioni normative che potrebbero influenzare le disposizioni esistenti.
Allegato XI – beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale
Codice NC/TARIC | Descrizione |
---|---|
88 | Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
ex 2710 19 83 | Oli idraulici per l’uso nei veicoli del capitolo 88 |
ex 2710 19 99 | Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all’uso nell’aviazione |
4011 30 00 | Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex 6813 20 00 | Dischi e pastiglie per freni destinati all’uso in veicoli di navigazione aerea |
6813 81 00 | Guarnizioni per freni |
8517 71 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
ex 8517 79 00 | Altre parti relative alle antenne |
9024 10 00 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli |
9026 00 00 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l’aviazione |
8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione |
8411 11 | Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN |
8411 12 | Turboreattori, di spinta > 25 kN |
8411 21 | Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100 kW |
8411 22 | Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW |
8411 91 | Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a |
Allegato XX – carboturbi e additivi per carburanti
Codice NC/TARIC | Descrizione |
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2710 12 70 | Carboturbi tipo benzina (oli leggeri) |
2710 19 29 | Diversi dal petrolio lampante (oli medi) |
2710 19 21 | Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi) |
2710 20 90 | Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel contenente 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3811 21 00 | Inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri inibitori di ossidazione |
3811 90 00 | Inibitori di ossidazione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3811 21 00 | Additivi per dissipatori statici contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri additivi per dissipatori statici |
3811 90 00 | Additivi per dissipatori statici per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3811 21 00 | Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri inibitori di corrosione |
3811 90 00 | Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3811 21 00 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante |
3811 90 00 | Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3811 21 00 | Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri deattivatori dei metalli |
3811 90 00 | Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3811 21 00 | Additivi biocidi contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri additivi biocidi |
3811 90 00 | Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
3811 21 00 | Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio |
3811 29 00 | Altri miglioratori della stabilità termica |
3811 90 00 | Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
Allegato XXXV – Elenco delle armi da fuoco e di altre armi
Codice NC | Descrizione |
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9303 | Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere |
ex 9304 | Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas), escluse quelle della voce 930 |
Allegato XL – Prodotti comuni ad alta priorità
L’allegato XL elenca una serie di beni e tecnologie specificamente identificati ai sensi dell’articolo 12 octies. Questi includono:
Codice NC | Descrizione |
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8542.31 | Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori |
8542.32 | Circuiti integrati elettronici: memorie |
8542.33 | Circuiti integrati elettronici: amplificatori |
8542.39 | Circuiti integrati elettronici: altri |
8517.62 | Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
8526.91 | Apparecchi di radionavigazione |
8532.21 | Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio |
8532.24 | Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati |
8548.00 | Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 |
8471.50 | Unità per l’elaborazione dell’informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita |
8504.40 | Convertitori statici |
8517.69 | Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo |
8525.89 | Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
8529.10 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8529.90 | Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 |
8536.69 | Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
8536.90 | Apparecchi per l’interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (escl. interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente) |
8541.10 | Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED) |
8541.21 | Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W |
8541.29 | Altri transistor, diversi dai fototransistor |
8541.30 | Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541.49 | Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche) |
8541.51 | Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore |
8541.59 | Altri dispositivi a semiconduttore |
8541.60 | Cristalli piezoelettrici montati |
8482.10 | Cuscinetti a sfere |
8482.20 | Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici |
8482.30 | Cuscinetti a rulli a botte |
8482.50 | Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli |
8807.30 | Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota |
9013.10 | Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI |
9013.80 | Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica |
9014.20 | Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) |
9014.80 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
8471.80 | Unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione |
8486.10 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette |
8486.20 | Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici |
8486.40 | Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo |
8534.00 | Circuiti stampati |
8543.20 | Generatori di segnali |
9027.50 | Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse) |
9030.20 | Oscilloscopi ed oscillografi |
9030.32 | Multimetri, con dispositivo registratore |
9030.39 | Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore |
9030.82 | Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore |
Si precisa che nella versione italiana del Regolamento (UE) n. 833/2014, all’articolo 12 octies (conosciuto come 12g nelle altre versioni), non viene menzionato l’allegato XL, ma unicamente i prodotti comuni ad alta priorità, individuati dai servizi della Commissione europea e ritenuti fondamentali per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzo dei sistemi militari russi.
Questi articoli includono componenti elettronici come circuiti integrati e moduli ricetrasmettitori a radiofrequenza, nonché articoli essenziali per la produzione e il collaudo dei componenti elettronici dei circuiti stampati recuperati dal campo di battaglia.
L’elenco dei prodotti comuni ad alta priorità è attualmente diviso in quattro livelli contenenti prodotti a duplice uso e di tecnologia avanzata sanzionati ai sensi del regolamento sulle sanzioni contro la Russia e coinvolti nel sistema d’arma russo utilizzato contro l’Ucraina. L’elenco non è statico e verrà periodicamente adeguato alla luce di ciò che si riscontra nei sistemi militari russi sul campo di battaglia e dell’uso da parte della Russia di articoli sensibili sanzionati.