Eur1 Full-digital con la Svizzera

In occasione dell’Open Hearing organizzato dall’ADM, dedicato alle nuove procedure per la richiesta e il rilascio dei certificati EUR1, A.TR ed EURMED, è stata confermata, a partire dal 15 marzo, l’estensione a tutti gli operatori delle funzionalità di richiesta e di rilascio del certificato EUR1 FULL-DIGITAL per merci destinate alla Confederazione Svizzera, illustrando i benefici che derivano dalla completa dematerializzazione del certificato EUR1.

La novità segna un punto di svolta assoluto per tutte quelle imprese che, operando con la Svizzera, potranno ora richiedere il certificato EUR1 direttamente inoltrando la dichiarazione doganale di esportazione. Il sistema genererà il certificato digitale che potrà essere stampato su carta bianca (con QR code e link in chiaro per la verifica dello stesso) ed essere presentato all’autorità doganale svizzera in allegato alla dichiarazione di importazione. Il funzionario doganale svizzero potrà verificarne l’autenticità e la validità attraverso un’apposita funzione del Portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o mediante lettura del QR code.

La soluzione FULL-Digital semplifica radicalmente il processo, nonostante la migliore modalità per attestare l’origine preferenziale rimanga quella legata all’ottenimento dello status di esportatore autorizzato, che prevede la sola attestazione di origine su fattura.

Quello con la Svizzera è solo l’inizio di un percorso di completa digitalizzazione dei certificati, ora si attende, e ci si augura, l’estensione ad altri Paesi accordisti.

Per chi volesse approfondire, si riporta il link dove trovare tutte le istruzioni in merito alla nuova procedura: https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-operative-per-la-richiesta-e-il-rilascio-dei-certificati-di-circolazione-eur1-atr-e-eurmed

Brexit, Regno Unito accetta proroga al 30 aprile per ratifica dell’accordo commerciale

È arrivato il via libera da parte del Regno Unito per l’estensione fino al 30 aprile del periodo di applicazione provvisoria dell’accordo commerciale post-Brexit di commercio e cooperazione.

A partire dal primo gennaio è scattata l’applicazione provvisoria dell’accordo che sarebbe dovuta durare fino al 28 febbraio.

Due settimane fa (mercoledì 10 febbraio) la Commissione aveva proposto di prorogare la scadenza al 30 aprile. Da Londra il via libera per l’estensione di due mesi, per dare al Parlamento UE il tempo di revisionare e ratificare il testo dell’intesa. A questo punto il Parlamento UE avrà due mesi ulteriori di tempo per la ratifica dell’accordo.

Sul fronte britannico sono previste  alcune modifiche al protocollo dell’Irlanda del Nord.

Accordo UE-UK: si adotta il sistema REX

Dal 1° gennaio 2021, per le merci che provengono dall’UE verso il Regno Unito e dal Regno Unito verso la UE, è possibile richiedere un’aliquota di dazio preferenziale. Questo significa che le merci di origine preferenziale saranno esenti da dazi doganali quando importate nei rispettivi paesi e immesse in libera pratica. 

Regole di origine

Per richiedere aliquote di dazio preferenziali, il prodotto deve essere originario dell’Unione Europea o del Regno Unito (in qualità di paese esportatore) come stabilito dalle “regole di origine” stipulate tra UE e Gran Bretagna.

La classificazione doganale della merce risulta essere di rilevante importanza per qualunque azienda che intenda effettuare operazioni con l’estero per definire il trattamento daziario e conoscere le regole da applicare per ottenere l’origine preferenziale. Per sapere con esattezza quali regole applicare al prodotto, e conoscere l’aliquota daziaria, dovrai quindi classificare correttamente le tue merci.

Se le tue merci non soddisfano i requisiti delle regole di origine (o se non puoi dimostrare che le merci li soddisfano) dovrai comunque pagare il dazio doganale.

Prova dell’origine

Per beneficiare di tariffe preferenziali durante l’importazione nel Regno Unito dall’Unione Europea (o l’importazione nella UE dal Regno Unito), l’importatore sarà tenuto a dichiarare di essere in possesso della prova che le merci rispettano le norme di origine.

Avrai diritto a richiedere l’aliquota di dazio preferenziale se hai:

  • un’attestazione di origine compilata dall’esportatore che il prodotto è di origine preferenziale
  • la conoscenza dell’importatore dell’origine del prodotto

Dichiarazione di origine

Quando si esporta dall’UE al Regno Unito una dichiarazione di origine può essere rilasciata da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione il cui valore è pari o inferiore a 6.000 euro (al cambio 5.700 sterline). Al di sopra di questo importo, l’esportatore dell’UE deve possedere un numero di esportatore registrato (REX) e includerlo nella dichiarazione.

L’attestazione di origine deve essere fornita su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (esclusa la polizza di carico) che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

Si precisa che, in attesa dell’attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell’acquisizione di eventuali ulteriori elementi dall’Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e data” della predetta dichiarazione.

Fac-simile della dichiarazione di origine preferenziale.

Suddetta dichiarazione sarà valida per 2 anni dalla data in cui è stato rilasciato per le importazioni nel Regno Unito e 12 mesi per le importazioni nell’UE.

Il Sistema REX

E’ utile ricordare come il sistema degli esportatori registrati (REX) sia un sistema di autocertificazione dell’origine delle merci. L’origine viene infatti dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine. Per poter rilasciare un’attestazione di origine, un operatore economico deve essere tuttavia preventivamente registrato in una banca dati dalle sue autorità competenti. L’operatore economico diventerà quindi un “esportatore registrato”.

Si suggerisce di conseguenza, alle imprese interessate, la registrazione degli esportatori nel sistema REX, qualora non sia già stata effettuata. Gli operatori dell’Unione europea già registrati nel sistema REX, viceversa, potranno continuare a poter utilizzare il numero REX, già loro assegnato, anche nell’ambito degli accordi indicati.

Conoscenza degli importatori

La “conoscenza degli importatori” è una modalità che consente all’importatore di richiedere un trattamento tariffario preferenziale sulla base delle prove ottenute in merito al carattere originario dei prodotti importati. Questa prova deve essere in possesso dell’importatore sotto forma di documenti giustificativi o registrazioni che possono essere forniti dall’esportatore o dal produttore per dimostrare che il prodotto è considerato originario.

Se voi, o la persona che riceve le vostre merci, non potete fornire queste informazioni per motivi commerciali, dovete utilizzare una dichiarazione di origine.

Dichiarazioni dei fornitori

Fino al 31 dicembre 2021, se si richiede la preferenza sulla base delle conoscenze dell’importatore o si effettua una dichiarazione sull’origine, non è necessario essere in possesso di una dichiarazione del fornitore nel momento in cui si richiede la preferenza per le merci importate da o verso l’UNIONE EUROPEA.

Ma l’importatore deve essere sicuro che le merci soddisfino le regole di origine, ed è necessario fare ogni sforzo per ottenere retroattivamente le dichiarazioni dei fornitori. Ricordiamo che l’Accordo prevede tra le parti una cooperazione amministrativa che permette un controllo sull’attribuzione dell’origine preferenziale. In questo caso l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all’autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta.

ATTENZIONE: tutte le forniture provenienti dalla Gran Bretagna, anche ricevute prima della fine del periodo transitorio, perderanno il proprio status unionale dalla data del 1° Gennaio 2021. Consigliamo di adottare tutte i necessari interventi per definire e stabilire l’origine preferenziale delle proprie merci, ricordando di controllare le dichiarazioni di origine dei propri fornitori, in quanto il materiale proveniente dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) non potrà più essere considerato come avente origine preferenziale.

Cumulo dell’origine

Le future possibilità di cumulo dipendono dagli Accordi di Libero Scambio che l’UK concluderà con le parti contraenti della Convenzione PEM e dal fatto che essi prevedano regole d’origine identiche a quelle dell’accordo commerciale tra la Unione e UK.

Nelle relazioni bilaterali tra la Unione Europea e UK è consentito il cumulo bilaterale dei rispettivi materiali originari. Tuttavia, a partire dalla data dell’uscita del UK dall’UE, il cumulo diagonale con le Parti contraenti della Convenzione PEM (compresa l’UE) non sarà inizialmente più possibile. Affinché ciò sia invece possibile, sarà necessario adeguare tali accordi.

I nostri servizi

La società SATI CAD SRL resta a disposizione delle ditte interessate per fornire sia specifiche informazioni in materia di origine preferenziale sia per fornire un servizio integrato al fine di ottenere lo status di esportatore autorizzato  o esportatore registrato nel sistema REX.

Considerato il carattere innovativo di alcune disposizioni ivi contenute, si consiglia di contattare i nostri uffici per la predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.

UE-UK: trovato l’accordo.

Regno Unito e Unione Europea hanno trovato un accordo sul libero scambio. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore Ue Michel Barnier ha dichiarato che i colloqui hanno avuto, infine, «successo». E’ giunto il tempo di lasciarsi alle spalle la Brexit.

L’accordo di libero scambio con il Regno Unito prevede zero tariffe e zero quote su tutte le merci che rispettano le regole di origine appropriate.

L’accordo sulla relazione futura tra Ue e Regno Unito è stato trovato “all’ultimo minuto” e, pertanto, non c’è abbastanza tempo perché il Parlamento Europeo possa analizzarlo a dovere prima di fine 2020. Alla luce di queste circostanze eccezionali, la Commissione ha proposto di applicare l’accordo a titolo provvisorio, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021. Una volta concluso questo processo, l’accordo di commercio e cooperazione tra l’UE e il Regno Unito potrà essere firmato formalmente.

Di seguito pubblichiamo il collegamento alla pagina dedicata all’accordo tra UE e UK, presente sul sito dell’Unione Europea:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531.

Ci riserviamo di inserire eventuali aggiornamenti e regolamenti in corso di pubblicazione.

Sistema REX: Ghana, Costa d’Avorio e paesi ESA

A seguito di revisione dei protocolli di origine è stata aggiornata, nel corso del 2020, la lista dei paesi inclusi nel sistema REX (Esportatori Registrati). Di conseguenza, per beneficiare del trattamento preferenziale, le operazioni di export dalla UE verso i paesi sottoelencati, sono ora regolate tramite il Sistema REX (Esportatori Registrati) e non più secondo il precedente metodo dell’EUR1, della dichiarazione su fattura e dello Status di esportatore autorizzato.

Ghana

E’ entrato in vigore il 20 agosto 2020, il protocollo di origine dell’accordo UE-Ghana, basato sulla Reg. (EU) 2019/2208 del 9 Dicembre 2019, che ha introdotto una innovata disciplina delle regole di origine per le esportazioni tra le parti. Le esportazioni dall’UE al Ghana beneficiano ora del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni pari o inferiori a 6000 EUR, o dagli Esportatori Registrati nel sistema REX dell’UE per le spedizioni il cui valore supera 6000 EUR.

Gli esportatori ghanesi, invece, per massimo tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono attestare l’origine preferenziale mediante:

  • l’emissione del certificato di circolazione EUR.1;
  • dichiarazione di origine su fattura, compilata da un esportatore autorizzato sopra la predetta soglia di € 6.000.

Costa d’Avorio

Con pubblicazione GUUE L 49 del 21 febbraio 2020, è entrata in vigore la Decisione 2/19, che istituisce il protocollo di origine dell’accordo UE-Costa d’Avorio.

Sulla base dell’articolo 17 del protocollo di origine, l’esportatore unionale usufruisce del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni pari o inferiori a 6000 EUR, o dagli Esportatori Registrati nel sistema REX dell’UE per le spedizioni il cui valore supera 6000 EUR.

Gli esportatori ivoriani, invece, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo dovrebbero attestare l’origine preferenziale mediante l’emissione di certificato di circolazione EUR.1 o, in alternativa, mediante compilazione di una dichiarazione di origine su fattura, con numero di esportatore autorizzato sopra la predetta soglia di € 6.000. Al termine dei tre anni, poi, sarebbe ammessa solo la dichiarazione di origine, con autorizzazione allo status di esportatore autorizzato sopra i € 6.000.

Paesi ESA

Il 25 maggio 2020 la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE un avviso rivolto agli esportatori e agli altri operatori coinvolti nelle esportazioni di prodotti di origine preferenziale verso i Paesi ESA. Nello specifico, l’avviso stabilisce che, a partire dal 1° settembre 2020, l’unica prova di origine riconosciuta per le esportazioni dalla UE verso i paesi ESA è la dichiarazione su fattura compilata qualsiasi esportatore per le spedizioni pari o inferiori a 6000 EUR, o dagli Esportatori Registrati nel sistema REX dell’UE per le spedizioni il cui valore supera 6000 EUR.

A partire dal 1° settembre scorso, dunque, non è più possibile beneficiare del trattamento preferenziale mediante presentazione di certificato EUR.1 o ricorso allo status di esportatore autorizzato.

L’accordo è attualmente applicato da attualmente applicato da Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.

Il sistema REX

E’ utile ricordare come il sistema degli Esportatori Registrati (REX) è un sistema di autocertificazione dell’origine delle merci. L’origine viene infatti dichiarata dagli stessi operatori economici mediante le cosiddette dichiarazioni di origine. Per poter rilasciare un’attestazione di origine, un operatore economico deve essere tuttavia preventivamente registrato in una banca dati dalle sue autorità competenti. L’operatore economico diventerà quindi un “esportatore registrato”.

Si suggerisce di conseguenza, alle imprese interessate, la registrazione degli esportatori nel sistema REX, qualora non sia già stata effettuata. Gli operatori dell’Unione europea già registrati nel sistema REX, viceversa, potranno continuare a poter utilizzare il numero REX, già loro assegnato, anche nell’ambito degli accordi indicati.

Accordo UE-Vietnam: in vigore dal 1° Agosto 2020

Si informa che è formalmente entrato in vigore il 1° Agosto 2020 l’Accordo di Libero Scambio, in materia di Origine Preferenziale, tra l’Unione Europea (UE) e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato ad Hanoi il 30 giugno 2019.

L’obiettivo principale dell’intesa è quello di ridurre progressivamente le tariffe sulle rispettive importazioni: le parti hanno previsto l’abolizione di circa il 70% dei dazi, che saranno poi quasi totalmente azzerati nell’arco dei prossimi 7 anni. Tali agevolazioni riguardano principalmente il settore della meccanica, degli autoveicoli, i prodotti farmaceutici, gli articoli tessili, nonché la filiera agroalimentare.

Per attestare l’origine preferenziale delle merci gli esportatori dell’UE dovranno utilizzare il sistema di certificazione dell’origine delle merci basato sul sistema degli Esportatori Registrati (Sistema REX).

Inizialmente, l’art. 15 del Protocollo 1, allegato all’Accordo, aveva previsto altre modalità di attestazione dell’origine preferenziale: l’esportatore europeo avrebbe dovuto utilizzare il certificato di origine Eur.1 oppure, se dotato di status di esportatore autorizzato, avrebbe potuto attestare l’origine della merce direttamente in fattura.

Tuttavia, la Comunicazione dell’11 giugno ha specificato che la prova dell’origine preferenziale per le esportazioni Ue in Vietnam potrà avvenire unicamente mediante dichiarazione su fattura compilata da un esportatore che risulti registrato alla banca dati elettronica Rex.

In dettaglio l’accordo con il Vietnam prevede che in Export dall’UE qualsiasi esportatore abbia la possibilità di autocertificare l’origine redigendo:

a) una “Dichiarazione di origine preferenziale su fattura” se il valore dei prodotti oggetto di spedizione non supera i 6.000 euro;

b) se, viceversa, il valore della spedizione è superiore ai 6.000 euro, la dichiarazione di origine può essere redatta solo da un’impresa abilitata come Esportatore Registrato (Sistema REX).

Si suggerisce pertanto la registrazione degli esportatori nel sistema REX, qualora non sia già stata effettuata. Gli operatori dell’Unione europea già registrati nel sistema REX potranno continuare a poter utilizzare il numero REX, già loro assegnato, anche nell’ambito dell’accordo con il Vietnam.

Considerato il carattere innovativo di alcune disposizioni ivi contenute, si consiglia di contattare i nostri uffici per la predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.

Accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Repubblica Socialista del Vietnam

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PTOM: dal 1 ° gennaio 2020 applicano il sistema REX

Dal 1 ° gennaio 2020, i paesi e territori d’oltremare, PTOM, dovranno applicare il sistema REX, in sostituzione dell’attuale certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti o della dichiarazione di origine fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono le merci.

In particolare, la Decisione 2013/755 /UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare con l’Unione europea, cd. DAO, prevede l’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM) sia dell’UE.

Pertanto, in applicazione della suddetta Decisione, dal 1 ° gennaio 2020, i PTOM dovranno applicare il sistema REX, in sostituzione dell’attuale certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti o della dichiarazione di origine fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono le merci.

Si ricorda che i Paesi PTOM che attualmente hanno concluso accordi di tipo bilaterale sono: Polinesia FranceseNuova CaledoniaSaint Pierre e Miquelon.

A differenza di quanto previsto per gli scambi tra l’Unione europea e SPG, Canada e Giappone, però, nell’ambito degli scambi con i PTOM la registrazione al REX è obbligatoria per le spedizioni di valore superiore a € 10.000. Al di sotto di tale soglia, infatti, la dichiarazione di origine su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore, senza necessità di registrazione.

Per spedizioni al di sopra dei € 10.000, invece, al fine di beneficiare del trattamento daziario preferenziale è obbligatorio essere titolari di un numero REX: senza registrazione, all’ingresso in UE i prodotti scontano dazio pieno.

Versione inglese
The exporter (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of E.U. preferential origin according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (*)

(*) Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») del prodotto esportato (ad esempio «W» 9618); in caso di cumulo contattare i nostri uffici per evidenziare la giusta dicitura.

Considerato il carattere innovativo di alcune disposizioni ivi contenute, si consiglia di contattare i nostri uffici per richiedere l’iscrizione al REX e la predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.

Testo dell’accordo e definizione della nozione di “prodotti originari” e metodi di cooperazione amministrativa

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Modifica sulle date della dichiarazione a lungo termine del fornitore

Al fine di rendere tale disposizione più chiara e più facile da applicare, è intervenuta una modifica dell’articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per introdurre la possibilità che un’unica dichiarazione a lungo termine del fornitore copra sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

(ES. data di inizio – 16/11/2018 – anteriore di 12 mesi a quella di rilascio – 15/11/2019 – la dichiarazione copre un periodo massimo di 24 mesi dalla data di inizio validità, per cui la data di termine è il 15/11/2020)

 

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Accordo commerciale tra la UE e la Repubblica di Singapore

L’8 novembre 2019 il Parlamento Europeo ha approvato l’accordo commerciale tra la UE e la Repubblica di Singapore che è entrato in vigore il 21 novembre.

Punti essenziali dell’accordo commerciale

Settore Doganale

1) Eliminazione dei dazi doganali
Alla data dell’entrata in vigore dell’accordo commerciale, oltre l’80% delle importazioni da Singapore entreranno nell’UE in esenzione da dazi. I rimanenti dazi UE saranno eliminati nell’arco dei 3 o 5 anni successivi, a seconda del tipo di prodotto. Le categorie che beneficeranno dell’eliminazione immediata dei dazi sono quelle dei prodotti elettronici, farmaceutici, petrolchimici e dei prodotti agricoli trasformati. I dazi su alcuni tipi di tessili e tappeti saranno eliminati entro 3 anni, mentre quelli su biciclette, frutta, cereali e calzature sportive saranno eliminati nell’arco di 5 anni.
Singapore eliminerà tutti i rimanenti dazi su determinati prodotti dell’UE (come le bevande alcoliche, comprese la birra chiara e la birra scura) e si impegnerà a mantenere invariato l’attuale accesso in esenzione da dazi per tutti gli altri prodotti dell’UE.

2) Agevolazioni ai fini dell’origine preferenziale
Nell’odierna economia globale, le imprese, grandi e piccole, operano spesso all’interno di catene di approvvigionamento internazionali e i loro prodotti contengono sempre più componenti sia di origine nazionale che di importazione.
L’accordo commerciale UE-Singapore riconosce la natura integrata delle catene di approvvigionamento dell’Asia sudorientale e include la nozione di “cumulo ASEAN” che, al fine di determinare se un certo prodotto soddisfa i requisiti delle norme di origine, consente ai produttori aventi sede a Singapore di considerare originari del paese componenti acquisiti da altri Stati membri dell’ASEAN.
Le norme di origine concordate nell’ambito dell’accordo commerciale fissano dei requisiti minimi che un prodotto deve soddisfare per essere considerato europeo o singaporiano e beneficiare del trattamento preferenziale a norma dell’accordo.
L’origine preferenziale dei prodotti verrà riconosciuta tramite attestazione nei documenti commerciali, purché l’operatore economico abbia ottenuto lo status di “Esportatore Autorizzato”, integrando anche il Singapore.

3) Rimozioni delle barriere tecniche non tariffarie
L’idea di fondo è che un prodotto considerato sicuro per il mercato dell’UE debba essere considerato sicuro anche per Singapore, in particolare per i seguenti settori:

  • Prodotti elettronici
  • Veicoli a motori e loro parti
  • Prodotti farmaceutici e dispositivi medici
  • Apparecchi e strumenti per l’energia rinnovabile
  • Prodotti grezzi e trasformati di origine animale e vegetale

4) Migliorare la collaborazione tra le amministrazioni doganali
L’UE e Singapore miglioreranno la collaborazione doganale per semplificare, armonizzare e modernizzare le procedure commerciali al fine di ridurre i costi di transazione per le imprese, includendo il riconoscimento dello status di Operatore Economico Autorizzato della UE, da parte delle autorità di Singapore.

Testi dell’accordo sul commercio e dell’accordo sugli investimenti

Maggiori informazioni sugli accordi UE-Singapore

Mappa delle imprese dell’UE che svolgono attività commerciali con Singapore

Protocollo di origine

Invitiamo tutti i nostri clienti, interessati a richiedere lo “status di esportatore autorizzato” e/o a d integrare il Singapore tra i Paesi beneficiari, a contattare i nostri uffici per la predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.

Waving flag of European Union and Singapore

UE – MERCOSUR, riconoscimento AEO e registrazione nel sistema REX

Sul sito della Commissione europea è stato pubblicato il testo contenente i principi dell’accordo di associazione tra UE e Mercosur (Mercato Comune Sudamericano di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), non vincolante, che sintetizza i punti fondamentali dell’intesa raggiunta lo scorso 28 giugno 2019 a Bruxelles per la graduale liberalizzazione degli scambi commerciali di beni e servizi tra le due parti.

Analogamente a quanto previsto dagli accordi di libero scambio che l’Unione europea ha siglato con Canada e Giappone, anche l’accordo UE-Mercosur si baserà sul sistema REX e non sui certificati di circolazione EUR.

Gli esportatori unionali che, al fine di beneficiare del trattamento preferenziale all’importazione della merce nell’altra parte, desiderino compilare una dichiarazione di origine su fattura per spedizioni contenenti merce originaria di valore superiore a € 6.000 dovranno essere registrati alla banca dati REX.

Inoltre, il 13 novembre 2019, in occasione del 6° Seminario Internazionale “Programas OEA en las Américas: Gestión Coordinada de la Frontera” tenutosi a San Paolo in Brasile, i Direttori nazionali delle Agenzie delle dogane del Mercosur hanno firmato l’accordo di mutuo riconoscimento relativamente ai programmi dell’ Operatore economico autorizzato (AEO), al momento firmato dai soli quattro Stati membri (Argentina, Brasile, Paraguay, e Uruguay).

 

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