Triangolari all’export: prima cessione non imponibile solo se il trasporto è “a cura o nome” del cedente


L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 4 aprile 2023, n. 283, discostandosi dal costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, ha affermato che, ai fini della configurabilità di una cessione all’esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell’Iva, è necessario che il trasporto o la spedizione dei beni all’estero sia eseguito “a cura o nome” del cedente nazionale.

Ad avviso dell’Agenzia, infatti, la ratio della norma sulle triangolazioni è evitare che una cessione interna possa beneficiare della non imponibilità Iva, circostanza che si verificherebbe se i beni transitassero materialmente dal primo-cedente al cessionario nazionale, dal momento che quest’ultimo ne acquisterebbe la disponibilità nel territorio dello Stato.

Di conseguenza, nell’ambito delle operazioni triangolari all’esportazione, l’applicabilità del regime agevolativo è sempre da escludersi quando il cessionario nazionale (promotore della triangolazione) acquisisca la disponibilità dei beni in Italia.

Tale preclusione, pertanto, non sussiste quando:

  • i beni, prima di essere spediti all’estero, sono stati sottoposti da parte del cessionario nazionale a test o collaudi finalizzati ad attestare la rispondenza degli stessi agli standard qualitativi e ai requisiti richiesti;
  • il primo cedente nazionale invia i beni al proprio cessionario nazionale, ovvero al promotore della triangolazione, affinché ne esegua l’assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli per la rivendita al cliente finale extra UE.


Ne consegue quindi che, in mancanza del requisito del trasporto “a cura o nome” del cedente, la prima cessione (i.e. quella tra operatori domestici) deve essere soggetta a Iva in Italia, mentre la seconda, tra cessionario nazionale e destinatario extra-UE, beneficia del regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633 del 1972.

A seguito di tale risposta a interpello, è dunque opportuno che le società analizzino attentamente i propri flussi, soprattutto con riferimento ai profili relativi alla fiscalità indiretta.

LE OPERAZIONI TRIANGOLARI

Agenzia delle EntrateCorte di Cassazione
Il trasporto o la spedizione all’estero dei beni devono essere eseguiti a cura o a nome del primo cedente, per cui qualora in questa fase si inserisca il cessionario residente (es. con la stipula diretta del contratto o affidamento del servizio) non può ritenersi realizzata l’operazione triangolare.L’operazione triangolare non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni all’estero avvenga “a cura o a nome del cedente”, essendo sufficiente che la consegna al cessionario nazionale sia stata, per comune volontà, originariamente prevista come cessione per il trasporto e la consegna a clienti all’estero e che tale previsione risulti contenuta ed esplicitata nella documentazione.

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