A partire dal 1° settembre 2021 sarà possibile applicare in via facoltativa le nuove regole di origine preferenziale tra l’Unione Europea e alcuni paesi della zona paneuromediterranea (PEM). In questa fase iniziale i paesi interessati sono Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania e Isole Faeroe.
Le nuove regole rientrano in un pacchetto di modifiche di 21 protocolli sull’origine dei paesi dell’area PEM, che attraverso accordi bilaterali tra l’UE e i paesi partner introducono norme riviste rispetto a quelle attuali della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee (Convenzione PEM).
L’adozione delle nuove norme da parte degli altri paesi partner è in corso e in fase di avanzamento. Si tratta di Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina, Palestina, Libano, Turchia e Egitto.
In attesa della revisione complessiva della Convenzione PEM e dell’adozione delle modifiche da parte di tutti i paesi, l’applicazione delle nuove regole è in via transitoria e facoltativa. Questo significa che gli operatori economici dei paesi che hanno introdotto le nuove norme:
- possono richiedere un trattamento preferenziale sulla base di tali norme riviste, oppure
- possono applicare le attuali regole della Convenzione PEM, a seconda delle loro esigenze e preferenze commerciali.
La revisione complessiva della convenzione PEM punta ad aggiornare gli accordi di libero scambio tra l’UE i paesi partner, modernizzare le norme sull’origine preferenziale e renderle più flessibili e favorevoli alle imprese, al fine di rafforzare gli scambi commerciali.
Prima di optare per le regole di origine transitorie, gli operatori economici devono considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale:
1. Se il Paese di destinazione NON applica le regole transitorie
L’esportatore deve rilasciare una prova dell’origine sulla base delle regole dell’attuale Convenzione PEM. In questo caso i fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato dovranno fornire le dichiarazioni di origine secondo l’attuale regolamentazione. Le regole transitorie NON sono applicabili.
2. Se il Paese di destinazione applica le regola transitorie
L’esportatore può rilasciare una prova dell’origine sulla base delle regole di origine transitorie. Se i materiali incorporati nel prodotto esportato acquisiscono l’origine preferenziale sulla base di una nuova norma di origine “transitoria”, i fornitori possono avvalersi della possibilità di rilasciare retroattivamente una prova di origine corretta.
Indicazione delle regole di origine da utilizzare
Per poter distinguere se i prodotti originari applicano le nuove regole transitorie o la precedente Convenzione PEM, i certificati di origine o le dichiarazioni su fattura dovranno includere una dichiarazione che precisi le regole applicate.
Gli operatori economici che utilizzano una “dichiarazione di origine” (redatta da qualsiasi esportatore per spedizioni di valore inferiore a € 6.000 o da un esportatore autorizzato) devono indicare “ai sensi delle regole di origine transitorie” (“according to the transitional rules of origin”) nel corpo della stessa dichiarazione di origine.
Gli operatori economici che richiedono il rilascio di un Certificato EUR.1 ai sensi delle regole di origine transitorie PEM devono indicare “transitional rules” (in inglese) nella casella 7 dello stesso formulario EUR.1.
La validità della prova di origine passa dai 4 mesi ai 10 mesi.
Dichiarazione del fornitore
Gli operatori economici che rilasciano una dichiarazione del fornitore dovranno indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti (Convenzione PEM e/o regole transitorie). In linea generale tutti i prodotti che soddisfano le regole dell’attuale Convenzione PEM soddisfano anche le regole transitorie.
In assenza di specifica indicazione si considerano applicate le regole della Convenzione PEM.
Codici da utilizzare nelle dichiarazioni doganali
Per l’applicazione delle regole transitorie sono stati creati due nuovi codici da inserire nella dichiarazione doganale:
- U075 – Certificato EUR.1 nel contesto delle regole transitorie di origine Paneuromediterranee (a condizione che nella casella 7 sia inserita la dicitura “transitional rules”)
- U076 – Dichiarazione di origine nel contesto delle regole di origine transitorie Paneuromediterranee (a condizione che la dichiarazione menzioni “ai sensi delle regole di origine transitorie”).
Principali modifiche delle nuove regole
Le regole di origine sono maggiormente flessibili e in linea con il contesto industriale e commerciale attuale. Alcune delle principali innovazioni riguardano, ad esempio, la eliminazione dei requisiti cumulativi, la presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE, nonché la presenza di una nuova “doppia trasformazione” per i tessili. Inoltre, per le regole di origine basate sul criterio della soglia massima di materiali non originari, è prevista la possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell’origine con l’impiego di valori medi.
Riportiamo alcuni esempi di applicazione delle regole:
Prodotto | Voce doganale | Regola di origine Convenzione PEM | Regola di origine transitoria |
---|---|---|---|
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 2007 | Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
La nuova regola di origine è sicuramente più favorevole per gli operatori in quanto al fine di evitare possibili fluttuazioni dei prezzi dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto la soglia dei materiali non originari espressa in valore è modificata dalla soglia espressa in peso.
Prodotto | Capitolo | Regola di origine Convenzione PEM | Regola di origine transitoria |
---|---|---|---|
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia | 62 | Fabbricazione a partire da filati | Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
In relazione ai tessili che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del SA, sono stati introdotti nuovi processi di conferimento dell’origine nell’allegato II. Con le nuove opzioni introdotte come il cumulo bilaterale integrale, le tolleranze e il principio di territorialità, le regole dell’elenco sui tessili sono semplificate nella maggior parte dei Capitoli rispetto all’attuale PEM. Per fare un esempio, la regola dell’elenco per articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento (SA 62) nell’attuale PEM prevede che affinché l’abbigliamento possa ottenere l’origine preferenziale, si debba partire dal filato extraUE. A differenza dell’attuale PEM, le Regole transitorie introducono due regole alternative per lo stesso prodotto:
- i materiali non originari utilizzati hanno subito la tessitura combinata con la confezione comprendente il taglio del tessuto
- la confezione comprendente il taglio del tessuto preceduta dalla stampa
La seconda regola alternativa prevede che i materiali non originari utilizzati possano essere fabbricati oltre lo stadio di filato, può quindi essere utilizzato del tessuto non unionale e ottenere comunque il carattere originario, a condizione che sia stato stampato.
Determinazione del prezzo franco fabbrica (Ex-Works)
Viene concessa, dietro autorizzazione specifica, la possibilità di stabilire il prezzo ex-works di un determinato prodotto sulla base di una valutazione che prenda come riferimento il valore medio di vendita degli stessi prodotti effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
Questa regola si applica anche per l’eventuale determinazione del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.
Soglia di tolleranza
L’attuale soglia di tolleranza è fissata al 10% del prezzo EXW del prodotto. Le nuove regole, invece, prevedono:
- per i prodotti agricoli il 15% del peso netto del prodotto (capitolo 2 e capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16)
- per i prodotti industriali il 15% del valore del prezzo EXW del prodotto.
Parimenti viene offerta una maggiore flessibilità per quanto riguarda i prodotti tessili (contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato) per i quali si applicano le tolleranze menzionate nelle note introduttive 6 e 7 dell’allegato I.
Non alterazione
La nuova norma prevede un trattamento più favorevole per la movimentazione di prodotti originari tra le Parti contraenti rispetto alla più rigida nozione di “trasporto diretto”.
Sono espressamente ammessi il magazzinaggio e il frazionamento sotto sorveglianza doganale in un Paese terzo e soltanto in caso di dubbio da parte della Parte importatrice il dichiarante dovrà dimostrare, attraverso documenti commerciali e di trasporto, che i beni non hanno subito manipolazioni.
Cumulo
Il testo prevede tre diversi tipi di cumulo:
- Cumulo diagonale per tutti i prodotti a condizione che siano applicate regole di origine identiche tra i Paesi coinvolti nel cumulo. Le condizioni di applicabilità del cumulo bilaterale sono indicate al seguente link. Esempio: prodotti ucraini lavorati in UE sono considerati prodotti UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e Svizzera.
- Cumulo integrale generalizzato per tutti i prodotti eccetto quelli di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato (SA), con possibilità per le Parti di estensione anche ai prodotti di questi capitoli. Esempio: le lavorazioni effettuate in Egitto sono considerate effettuate in UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e i Paesi PEM.
- Cumulo integrale bilaterale per i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del SA. Esempio: le lavorazioni effettuate in Egitto sono considerate effettuate in UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale negli scambi tra UE e Egitto.
Prove d’origine preferenziale
Il regolamento introduce come prova di origine unicamente il certificato di circolazione EUR.1 o la dichiarazione di origine, anziché della possibilità di utilizzo dell’EUR.1 e EUR.MED, semplificando notevolmente il sistema. Le norme modificate comprendono anche la possibilità di concordare l’applicazione del sistema REX (sistema di esportatore registrato).
Duty drawback (Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi)
A differenza di quanto disposto dalle attuali regole, in base alle nuove norme il divieto di restituzione dei dazi (no drawback) viene eliminato per tutti i prodotti, ad eccezione dei materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei capitoli da 50 a 63 del SA, fatte salve alcune deroghe al divieto di restituzione per tali prodotti concernenti il cumulo. Sarà quindi possibile importare materie prime in sospensione daziaria in regime di perfezionamento attivo e certificare l’origine preferenziale del prodotto finito che rispetti le regole d’origine al momento della sua riesportazione verso Paesi PEM.
Principio di territorialità
Il principio di territorialità (articolo 13) consente di effettuare lavorazioni o trasformazioni al di fuori del territorio a determinate condizioni. Nell’ambito di accordi specifici come il perfezionamento passivo, i prodotti possono essere esportati dalla Parte verso paesi terzi per la trasformazione e la successiva reimportazione sotto forma di prodotto trasformato specificato.
Esempio: Per fabbricare cappotti da uomo (SA 6101) in Turchia, il filato unionale di origine Ue viene lavorato a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Il tessuto viene esportato dalla Turchia alla Russia in regime di perfezionamento passivo. A condizione che il il valore aggiunto totale acquisito in Russia, applicando la lavorazione, non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica, i soprabiti hanno acquisito origine turca nell’ambito delle regole transitorie PEM.
Impatto per le imprese
Nonostante le nuove regole di origine in ambito Paneuromediterraneo siano state concepite per aggiornare e semplificare la struttura normativa vigente, richiedono un’attenta analisi da parte degli operatori che effettuano scambi con tali Paesi.
Raccomandiamo di verificare i benefici delle nuove regole: ad esempio, un prodotto che con le attuali regole di origine non viene considerato di origine preferenziale unionale, potrebbe acquisire l’origine preferenziale con l’applicazione delle nuove regole transitorie, comportando quindi un vantaggio competitivo per l’esportatore.
Tale potenziale vantaggio potrebbe richiedere una verifica dei sistemi gestionali aziendali relativi all’origine della merce, in modo da adeguare il proprio sistema gestionale sulla base di due regole di calcolo distinte per un prodotto esportato in un Paese PEM.
A titolo di esempio, potrebbe essere necessario dover raccogliere le prove di origine (certificati, dichiarazioni di origine e dichiarazioni dei fornitori) rilasciate in conformità di una o di entrambe le regole dal momento che il mancato possesso di prove adeguatamente redatte potrebbe comportare per l’esportatore l’impossibilità di verificare e dimostrare l’origine preferenziale per uno o più Paesi PEM.
La Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) della Commissione Europea ha pubblicato una guida per supportare gli operatori nell’interpretazione delle nuove regole in questa fase transitoria. La guida è consultabile qui.
Considerato il carattere innovativo delle disposizioni ivi contenute, si consiglia di contattare i nostri uffici per richiedere a predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.