Eliminazione della soglia IVA all’importazione dal 1° luglio 2021

Nel quadro di una più ampia riforma IVA, dal 1° luglio 2021 non sarà  più in vigore la soglia di esenzione per le importazioni di valore trascurabile.

Una vera rivoluzione per tutti coloro che comprano al di fuori dall’Europa che scatterà dal 1 luglio di quest’anno: sparisce infatti l’esenzione iva per merci di valore inferiore ai 22 euro.

La soglia che permetterà l’esenzione dai dazi di importazione, ci sarà solo per le merci che hanno un valore intrinseco inferiore ai 150 euro, ma in ogni caso sarà comunque dovuta l’IVA.

Ricordiamo che esclusi dalla fruizione della franchigia sul dazio i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

COME E’ ORA (fino al 1° luglio 2021)COME SARA’ (dal 1° luglio 2021)
Sotto la soglia del valore intrinseco di 150 euro:
IVADa pagareDa pagare
DAZIONoNo
Sotto la soglia di valore intrinseco 22 euro:
IVANoDa pagare
DAZIONoNo

Nel caso in cui la spedizione non rientri in tale ambito, si fa presente che, all’atto dell’introduzione in Italia di merce con origine extra UE, si dovrà provvedere al pagamento sia dei dazi (se previsti e calcolati sul “valore della transazione”, comprensivo dunque delle spese di trasporto ed assicurazione, in base alle aliquote previste sulla specifica merce) sia dell’IVA (applicata secondo le aliquote vigenti al suddetto valore di transazione aumentato dell’importo del dazio applicabile).

Esempio pratico
Un utente italiano decide di acquistare su un portale di vendita estero un prodotto da 100 Euro venduto da un negoziante cinese. Il prodotto viene spedito direttamente dalla Cina. La piattaforma di vendita dovrà versare l’iva tramite il sistema IOSS e quindi dovrà far pagare al cliente l’IVA. Alcuni marketplace nel mondo, come ad esempio eBay, hanno già iniziato ad includere gli oneri legati all’iva e alle eventuali tasse di importazione direttamente in fase di acquisto, nel prezzo del prodotto.

Definizione di valore intrinseco

La definizione di valore intrinseco è dettata dall’articolo 1 del Regolamento 2015/2446 al punto 48 (così come modificato dall’art. 1 del Regolamento 2020/877, a decorrere dal 16.7.2020) nei termini seguenti:

  • per le merci commerciali: il valore del bene escluso il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
  • per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.

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