Dal 1 ° gennaio 2020, i paesi e territori d’oltremare, PTOM, dovranno applicare il sistema REX, in sostituzione dell’attuale certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti o della dichiarazione di origine fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono le merci.
In particolare, la Decisione 2013/755 /UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare con l’Unione europea, cd. DAO, prevede l’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM) sia dell’UE.
Pertanto, in applicazione della suddetta Decisione, dal 1 ° gennaio 2020, i PTOM dovranno applicare il sistema REX, in sostituzione dell’attuale certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti o della dichiarazione di origine fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono le merci.
Si ricorda che i Paesi PTOM che attualmente hanno concluso accordi di tipo bilaterale sono: Polinesia Francese – Nuova Caledonia – Saint Pierre e Miquelon.
A differenza di quanto previsto per gli scambi tra l’Unione europea e SPG, Canada e Giappone, però, nell’ambito degli scambi con i PTOM la registrazione al REX è obbligatoria per le spedizioni di valore superiore a € 10.000. Al di sotto di tale soglia, infatti, la dichiarazione di origine su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore, senza necessità di registrazione.
Per spedizioni al di sopra dei € 10.000, invece, al fine di beneficiare del trattamento daziario preferenziale è obbligatorio essere titolari di un numero REX: senza registrazione, all’ingresso in UE i prodotti scontano dazio pieno.
Versione inglese
The exporter (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of E.U. preferential origin according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (*)
(*) Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita dalla voce a quattro cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») del prodotto esportato (ad esempio «W» 9618); in caso di cumulo contattare i nostri uffici per evidenziare la giusta dicitura.
Considerato il carattere innovativo di alcune disposizioni ivi contenute, si consiglia di contattare i nostri uffici per richiedere l’iscrizione al REX e la predisposizione di uno studio dettagliato sulle nuove norme di origine.